STATUTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Corrado Alvaro è stata costituita grazie alla Legge Regionale n°20/1995 “Quota regionale di partecipazione per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in S. Luca di Aspromonte, V. Padula in Acri , G. Morelli in Crotone, IMES in Catanzaro”. La fondazione è stata costituita con atto notarile il 24 gennaio 1997. I soci fondatori sono: la Regione Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, l’Università degli Studi della Calabria, il Comune di San Luca.

ART. 1

Per onorare la memoria dell’insigne scrittore Corrado Alvaro, il Comune di San Luca, la Regione Calabria, l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e l’Università degli Studi della Calabria, costituiscono la “FONDAZIONE CORRADO ALVARO” – Centro per lo studio dell’opera alvariana e della produzione letteraria di autori meridionali contemporanei. Oltre alle istituzioni costituende fa parte della Fondazione l’Associazione Culturale Corrado Alvaro “Il nostro tempo e la speranza” di San Luca promotrice della Fondazione. Potranno partecipare alla Fondazione altri Enti pubblici e le Istituzioni di natura giuridica privata che saranno ritenute idonee a contribuire al conseguimento delle finalità previste dal successivo art. 3 dopo apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La loro partecipazione sarà subordinata al versamento di una quota capitale, da determinare, e di una quota contributiva minima, da versare annualmente, fissata ogni triennio dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 2

La Fondazione ha sede in San Luca, nella “Casa Natale dello scrittore Corrado Alvaro”, sita nel Corso Giuseppe Garibaldi n. 8.

ART. 3

La Fondazione ha finalità di:
curare il riordino, la raccolta e la pubblicazione di tutte le opere di Corrado Alvaro, nonché di custodire i documenti e gli autografi nella casa natale a S. Luca, destinata a Sede permanente della Fondazione; costituire un centro studi e di documentazione, anche multimediale, sulla produzione storico-letteraria di autori meridionali contemporanei; promuovere una rete di iniziative culturali, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con l’Università della Calabria, per favorire la diffusione della lettura tra i giovani; organizzare una rassegna internazionale, con cadenza biennale, delle trasposizioni filmografiche e televisive di opere letterarie; curare pubblicazioni, provvedendo anche direttamente alla loro edizione e distribuzione; promuovere, incoraggiare e diffondere gli studi concernenti la letteratura in genere e quella calabrese ed alvariana in particolare, anche in collaborazione con analoghe istituzioni culturali e case editrici italiane ed internazionali, favorendo le ricerche degli studiosi, specie quelle dei giovani ricercatori; istituire un Premio Letterario-giornalistico intitolato a Corrado Alvaro con cadenza annuale; organizzare corsi di specializzazione, a fini di qualificazione e formazione professionale; Per realizzare questi scopi la Fondazione Corrado Alvaro, ricorrerà anche alle seguenti iniziative: organizzazione di incontri, convegni, giornate di studio, pubblicazione e diffusione di libri e riviste; costituzione di una banca dati riguardante il patrimonio letterario, storico ed archeologico della Regione. Al medesimo fine la Fondazione può: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ivi compresa l’assunzione di mutui bancari mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenuti utili ed autorizzati dagli organi competenti della Fondazione; assumere partecipazioni in altri organismi che perseguono finalità in ambito di studio e di ricerca affini a quelle della Fondazione; avvalersi di tutte le istituzioni culturali e della collaborazione di tutti gli enti pubblici e privati interessati.

ART. 4

Il Patrimonio è costituito:
dai beni conferiti, all’atto della costituzione, dalle istituzioni di cui all’art. 1; dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati, sempre che i beni mobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio di cui al presente articolo; delle somme derivanti e prelevate dai redditi da patrimonio che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incrementare il patrimonio.

ART. 5

Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
redditi derivanti dal Patrimonio di cui all’art. 4; fondi destinati annualmente dalla Regione Calabria; fondi destinati annualmente dagli altri enti partecipanti; ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio; entrate proprie.

ART. 6

Organi della Fondazione sono:
il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Scientifico; il Revisore dei Conti.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto:
dal Sindaco pro-tempore del Comune di San Luca o suo delegato; dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della Calabria o docente delegato; dall’Assessore alla Cultura pro-tempore della Regione Calabria o suo delegato; da tre membri designati dall’Associazione Culturale “Il nostro tempo e la speranza” promotrice della Fondazione; dall’Assessore alla Cultura pro-tempore dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria o suo delegato; da due rappresentanti di Enti pubblici e privati ai quali il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, abbia riconosciuto tale diritto per le particolari benemerenze acquisite nel precipuo campo specifico della Fondazione o per rilevante contributo alla vita della medesima.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:
approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno seguente, entro il 31 marzo dell’anno successivo il consuntivo dell’anno precedente. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario al quale il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: delibera i regolamenti; delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti dei beni mobili ed immobili; dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; delibera su eventuali accordi della Fondazione ed altri Enti pubblici o privati; delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti; delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui spettanti per Statuto; nomina il Segretario Generale, determinandone il compenso o il rimborso spese, se a titolo gratuito; nomina il Revisore dei Conti e ne determina annualmente il compenso, comunque in misura non inferiore a quella eventualmente stabilita dalla legge; determina l’entità delle quote che debbono essere versate dalle istituzioni pubbliche e private che chiedono di partecipare alla Fondazione.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente o da un consigliere di volta in volta designato dai presenti. Dovrà, inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente Statuto non richiede maggioranze qualificate. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Segretario generale, può partecipare il Revisore dei conti se nominato. Il Consigliere di Amministrazione che si assenta per tre sedute consecutive, senza darne motivazione, potrà essere dichiarato decaduto con delibera del C.D.A. e dovrà essere sostituito dall’Ente Fondatore che l’ha nominato; qualora si tratti di Consigliere nominato dal C.D.A. sarà lo stesso a provvedere alla sostituzione. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente. Il Presidente sarà scelto tra i consiglieri d’amministrazione che rivestono il titolo di docente universitario. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinando le attribuzioni. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente costituisce la prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

ART. 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende al Personale della Fondazione. La Fondazione si avvale di personale e beni strumentali messi a disposizione dagli Enti Fondatori.

ART. 12

Il Presidente onorario della Fondazione ha compiti di rappresentanza ed è membro di diritto del Comitato Scientifico. Presidente onorario, vita natural durante, della Fondazione è nominato Don Massimo Alvaro, fratello dello scrittore. La carica di Presidente onorario potrà essere attribuita in futuro ad eminenti Personalità o a discendenti diretti dello scrittore, oppure restare vacante, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

Il Comitato Scientifico è composto:
dal Preside e da un altro docente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della Calabria; due insigni studiosi dell’opera di Corrado Alvaro designati dal Senato Accademico dell’Università di riferimento; un dipendente Regionale con la qualifica di dirigente, designato dalla Giunta Regionale; dal Sindaco pro-tempore del Comune di San Luca o suo delegato; dal Presidente dell’Associazione Culturale “Il nostro tempo e la speranza” o suo delegato; da altri studiosi di chiara fama nominati dal Consiglio di Amministrazione

ART. 14

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocato in seduta straordinaria da Presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Comitato stesso. Il Comitato Scientifico:
formula proposte e programmi sulle attività della Fondazione; esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione; approva le pubblicazioni della Fondazione; approva i programmi di ricerca proposti dalla Fondazione; Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico si fa riferimento alle norme dettate in tema di Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

Il Segretario Generale della Fondazione partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario, e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative sedute. I componenti e le attribuzioni ed i compensi del Segretario Generale sono disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 16

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche, annualmente, il compenso ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di Cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, previo invito. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.